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Allegato A
S T A T U T O
"P R O - L O C O S A N T' A N A S T A S I A"

Art.1 - Costituzione, denominazione e sede.
1.1 E' costituita con durata illimitata L'Associazione denominata: " PRO -LOCO SANT'ANASTASIA", con sede legale nel Comune di Sant'Anastasia (NA), Piazza 4 Novembre
1.2 La PRO-LOCO Sant'Anastasia aderisce all'UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), tramite il Comitato Regionale CAMPANO.
Art.2 - Caratteristiche e competenza territoriale.
2.1 La Pro Loco Sant'Anastasia è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con valenza di interesse pubblico.
2.2 Essa ha competenza nel territorio di Sant'Anastasia (NA).
2.3 La Pro Loco Sant'Anastasia può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.
Art.3 - Finalità.
3.1 La Pro Loco Sant'Anastasia ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui esiste. In particolare si propone le seguenti finalità:
a) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, monumentali, ambientali, turistiche e culturali del luogo anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
b) assistenza, tutela e informazione turistica;
c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
d) promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche della circoscrizione territoriale;
e) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
f) il turismo sociale, inteso come turismo giovanile, turismo familiare, turismo religioso, turismo delle persone a mobilità e a sensorialità ridotta, turismo delle fasce sociali svantaggiate;
g) turismo scolastico inteso come quella domanda di turismo aggregata da scuole di ogni ordine e grado ed enti di formazione allo scopo di diffondere presso gli studenti la conoscenza e la fruizione delle risorse e delle bellezze artistiche, culturali,antropiche ed ambientali sia individualmente che per gruppi organizzati ed espressione di realtà significative;
h) organizzare e coordinare commemorazioni di personaggi illustri, organizzare altresì concerti e mostre, nonché cicli di conferenze di argomenti turistico, artistico - culturale, formare biblioteca;
i) collaborazione con l'UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia - Comitato Regionale Campano) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Campania e con la Provincia di Napoli;
j) la programmazione e realizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento;
k) apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

Art.4 - Finanziamento e patrimonio.
4.1 Il patrimonio dell'associazione è formato da:
a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 30 giugno di ogni anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) contributi dell'Unione Europea;
g) proventi di gestione permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
h) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impiegati per le attività istituzionali dell'anno successivo.
4.3 E', comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali proventi delle attività esercitate.
Art.5 - Soci.
5.1 I soci dell'associazione si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
Socio benemerito è il socio nominato tale dall'assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita dell'associazione.
Socio onorario è chi per meriti particolari verso l'associazione o la località, è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.
5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
5.3 La qualità si socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.
Art.6 - Diritti e Doveri.
6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'assemblea in occasione del bilancio preventivo.
6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'associazione;
b) di essere eletti alle cariche direttive dell'associazione;
c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari dell'associazione;
d) a ricevere le pubblicazioni dell'associazione;
e) a frequentare i locali dell'associazione;
f) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
6.3 I soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, a curare l'immagine e a garantirne l'assetto economico.
Art.7 - Ammissione e perdita di qualifica di socio.
7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nella località e si perde per dimissioni, morosità e indegnità.
7.2 L'ammissione a socio dell'associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.
7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
7.4 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo l'art.7.1.
Art.8 - Organi.
8.1 sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri;
Art.9 - Assemblea dei soci.
9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.
9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.
9.3 All'Assemblea prendono parte ed esprimono il voto tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con le quote sociali dell'anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell'anno in corso.
9.4 Sono consentite sino a due deleghe. Nella elezioni degli organi sociali possono esprimere preferenze sino ad un massimo di un terzo dei seggi da assegnare.
9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
9.6 l'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di Ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di Marzo per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dalla presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
9.8 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono considerati votanti).
9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.
9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.
9.11 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.
9.12 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.
9.13 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale ordinario. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.
9.14 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.
9.15 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
9.16 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti ( gli astenuti non sono considerati votanti).
9.17 L'Assemblea per lo scioglimento dell'Associazione è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto.
9.18 L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono considerati votanti).
9.19 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.
Art.10 - Consiglio Direttivo.
10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti.
10.4 Dopo la surroga consentita , l'Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
10.5 Per la validità delle sedute, occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vicepresidente.
10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'Assessorato Regionale al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l'associazione ha la sede sociale e all'UNPLI Campania tramite i rispettivi Comitati provinciali;
10.8 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni novanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
10.9 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione all'associazione entro 30 Ottobre decade automaticamente dalla carica.
10.10 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.
10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
10.12 Al Consiglio inoltre spetta:
- l'amministrazione del patrimonio sociale;
- la formazione e del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, che dovranno essere, approvati dall'Assemblea;
- deliberare sull'entità della quota sociale annua e sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Probiviri;
- assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano della legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.
10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabili da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.
Art.11 - Presidente e vice Presidente.
11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo ( o dall'Assemblea dei soci) a votazione segreta o in altro modo accettato all'unanimità da Consiglio stesso (o dall'Assemblea).
11.12 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione all'associazione.
11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.
11.4 Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.
11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell'associazione.
11.6 In caso di dimissioni o di impedimento, il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.
Art.12 - Segretario - Tesoriere.
12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.
12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.
12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.
12.4 Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria.
12.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui sia consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato:
c) esprime parere sulla regolarità procedurali delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
e) redige la stesura dei bilanci;
f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.
Art.13 - Collegio dei Revisori dei Conti.
13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci.
13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengono opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.
13.4 Il Presidente dei revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.
Art.14 - Collegio dei Probiviri.
14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'assemblea dei soci.
14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili
14.3 Essi hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli soci.
14.4 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non sia in grado di decidere, al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale UNPLI.
Art.15 - Presidente onorario.
15.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.
15.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza o di eventuali contatti con Enti.
Art.16 - Controllo e vigilanza.
16.1 L'associazione adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale e trasmettendo gli atti all'Assessorato Regionale al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l'associazione ha sede sociale e all'UNPLI Campania tramite i rispettivi Comitati provinciali.
16.2 L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
16.3 L'associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
16.4 Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.
16.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per l'associazione nell'ambito delle attività istituzionali.
16.6 L'associazione accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'INPLI regionale.
16.7 L'associazione deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, il proprio Atto costitutivo completo di Statuto e Regolamento presso la Regione Campania Assessorato al Turismo per il tramite della Struttura Turistica Locale della Provincia in cui l'associazione ha sede sociale, oltre che all'UNPLI Campania per conoscenza e per ottenere gli eventuali benefici previsti.
Art.17 - Scioglimento dell'associazione.
17.1 L'associazione può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.
17.2 Lo scioglimento dell'associazione deve essere comunicato: alla Regione Campania Assessorato al Turismo per il tramite della Provincia in cui l'associazione ha sede sociale; all'UNPLI regionale; al Comune di residenza; agli organi di polizia competenti.
17.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
17.4 In caso di scioglimento dell'associazione gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale.
Art.18 - Riferimenti legislativi.
18.1 Per tutto ciò che non è stato espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alla Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell'UNPLI nazionale e regionale.
Sant'Anastasia, lì 28/09/2006.

F.to:
Pres.te-----------------------------
Vice-Pres.te-----------------------
Segretario-------------------------
Cons-------------------------------
Cons-------------------------------
Cons-------------------------------


 

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giugno - settembre 2009

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